Con il 30 aprile scadrà il termine per regolarizzare le attività detenute irregolarmente all'estero da soggetti residenti in Italia. La sanatoria, reintrodotta con l'articolo 13 bis del Dl 78/2009 (convertito nella legge 102/2009), era utilizzabile originariamente nel periodo dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, successivamente riaperto per i periodi fino al 28 febbraio e fino al 30 aprile 2010.

Pur ricalcando i precedenti provvedimenti il nuovo "scudo fiscale" se ne differenzia per taluni significativi aspetti quali la maggior aliquota (5% nel primo periodo contro il 2,5 della precedente edizione) e la diversa rilevanza dei Paesi esteri di detenzione delle attività: rimpatrio e regolarizzazione da paesi con scambio di informazioni; rimpatrio ovvero rimpatrio giuridico con paesi privi di scambio di informazioni.

Nel primo periodo l'imposta straordinaria doveva conteggiarsi sul valore delle attività alla data del 31 dicembre 2008, mentre le maggiori somme eventualmente rimpatriate costituivano redditi realizzati successivamente a tale data. Con la circolare 43/E del 10 ottobre 2009, par. 4, l'Agenzia ha delinato un'implicita proroga del termine in presenza di «concrete difficoltà che possono essere riscontrate nel rimpatrio o nella regolarizzazione di determinate attività» (le cosiddette cause ostative). In questo caso lo scudo poteva concludersi anche dopo il 15 dicembre a condizione che entro tale data fosse versata l'imposta straordinaria commisurata su un importo stimato rispetto al definitivo.

Le cause ostative devono essere rimosse non oltre il 31 dicembre 2010 (si veda la circolare 50/E del 30 novembre 2009) ovvero entro il minor termine del 30 giugno 2010 nel caso di San Marino (si veda la circolare 52/E del 2 dicembre 2009) a pena dell'inefficacia della sanatoria.

Con la successiva circolare 6/E/2010 l'agenzia ha illustrato la riapertura dei termini (Dl 194/2009) che ha consentito di effettuare la sanatoria rispettivamente nel periodo dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 con il versamento dell'imposta straordinaria al 6% ovvero nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2010 al 7 per cento. Resta fermo il riferimento al valore delle attività al 31 dicembre 2008 così come la facoltà, in caso di rimpatrio, di sanare anche i redditi realizzati dopo il 31 dicembre 2008. Viene parimenti confermata la possibilità di "anticipare" la sanatoria in presenza di cause ostative che impediscono, per «cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato», di concludere l'operazione rispettivamente entro il 28 febbraio ovvero entro il prossimo 30 aprile.

Le cause ostative sono state esemplificate nella circolare 49/E/2009. Rispetto alle precedenti sanatorie le cause ostative si sono ora manifestate in misura maggiore anche a causa della diversa e più articolata composizione delle attività detenute all'estero in parte conseguente alla crisi dei mercati finanziari. Si tratta, per esempio, di immobili, opere d'arte, preziosi e yacht per i quali, da un lato, vi è l'impossibilità/difficoltà del rimpatrio fisico ovvero vi sono possibili riflessi ai fini di altri tributi, dall'Iva agli adempimenti doganali (si veda la circolare 43/E/2009, par. 5), e dall'altro la necessità, funzionale alla sanatoria, di creare specifici rapporti contrattuali di amministrazione (vedasi, per esempio, Sci, cartolarizzazioni di beni e di immobili e polizze).

Al prossimo 30 aprile lo stesso contribuente potrebbe così trovarsi nella situazione di avere contemporaneamente in corso tre diverse fattispecie di sanatoria ad aliquote 5, 6 e 7%, con cause ostative da chiudersi separatamente secondo le indicazioni della circolare 49/E/2009, par. 4.7, potendo anche dare luogo alla restituzione dell'imposta straordinaria eventualmente versata in misura eccedente: di qui la necessità per l'intermediario di gestire separatamente le tre diverse aliquote. La chiusura delle cause ostative (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 marzo) richiederà particolare attenzione, visto che in tale fase si quantifica in via definitiva l'imposta dovuta, si conclude l'operazione di emersione e si consolidano i concreti effetti della sanatoria (si veda circolare 49/E citata, par. 4.6). Potrebbero inoltre verificarsi situazioni quali la conclusione di operazioni già avviate presso altro intermediario, ovvero concluse da eredi sulla base di dichiarazioni con cause ostative da parte di contribuenti nel frattempo deceduti.
Sono attese, infine, ulteriori e definitive indicazioni circa le preannunciate modifiche relative alle segnalazioni che gli intermediari devono effettuare nel quadro 770/SO (circolare 6/E/2010, par. 2) nonché riguardo le segnalazioni che, sempre gli intermediari, devono effettuare con riferimento alle operazioni di scudo fiscale (comunicazione del 26 marzo 2010 dell'agenzia).

Perché posticipare
Rimpatri (1) Ritardi nel materiale trasferimento delle attività da parte degli intermediari non residenti; necessità di attendere la scadenza di eventuali operazioni a termine già effettuate dall'interessato
Regolarizzazioni (1) Necessità di attendere l'esatta individuazione della composizione delle attività da regolarizzare dall'intermediario non residente
Rimpatri (2) Necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività ai fini del rimpatrio del relativo controvalore o di attendere l'acquisizione della documentazione attestante la titolarità delle partecipazioni non rappresentate da titoli
Regolarizzazioni (2) Necessità di acquisire eventuali perizie di stima per attestare il valore delle attività diverse da quelle finanziarie (per esempio gioielli, oggetti d'arte, immobili)



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Renzo Parisotto
 

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